Statuto

STATUTO

Art. 1:E’ costituita l’Associazione denominata:

GR lab

con sede in in Bellizzi (SA) alla Via P. Borsellino n. 2.

Art. 2: L’Associazione ha per oggetto Essa ha per oggetto esclusivo, la promozione e divulgazione di:

  •  conoscenza delle tecnologie informatiche e la web-tecnology, quali vantaggi competitivi e pari opportunità per la crescita professionale dell’individuo ed il suo inserimento e miglioramento nel mondo dello studio e del lavoro;
  • indirizzi di studio, anche diversi da quelli in materie informatiche favorendo la formazione a 360° dell’individuo come ad esempio studi su normative e leggi nazionali ed internazionali, corsi di lingue;
  • metodi e contenuti nel campo della didattica sia tradizionale che con piattaforme di FAD (Formazione a Distanza o e-Learning) allo scopo di agevolare l’aggiornamento professionale e la formazione continua;
  • seminari, convegni, workshop, master, fiere ed eventi finalizzati alla diffusione culturale dei temi che vengono trattati all’interno dell’associazione; 
  • software applicativi e siti web.
  • tramite piattaforme web di notizie del territorio questo per essere presenti e competitivi sul web;
  • contatti con aziende, Organi o Enti, pubblici o privati, ed in generale con tutti gli ambienti professionali legati direttamente o indirettamente al settore delle tecnologie in campo informatico.
  • scambio e diffusione d’informazioni, fra professionisti informatici, con particolare riguardo alle questioni scientifiche o tecniche connesse con la utilizzazione delle tecnologie emergenti.
  • vantaggi e d possibilità offerte dalla tecnologia informatica, incrementando l’educazione scientifica e tecnica nelle discipline basilari con l’ausilio e la promozione di iniziative atte allo scopo, presso Università e scuole di ogni ordine e grado.
  • iniziativa idonee a sviluppare e divulgare le attuali e future tecnologie scientifiche operanti nel settore informatico.
  • Favorire l’inserimento e la socializzazione fra gli associati, adoperandosi per la loro elevazione morale, culturale, sociale.

Art. 5: Il patrimonio sociale è costituito da mobili ed immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire.

Art. 6:Le entrate sono costituite da:

  1. contributi mensili (o annuali) dei soci;
  2. eventuali contributi di Enti Pubblici o di qualsiasi altro genere;
  3. introiti di manifestazioni e di eventuali sottoscrizioni.

Art. 7: L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

Art. 8: Soci dell’Associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 9: Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente statuto, l’eventuale Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì impegnarsi a versare il contributo di ammissione e la quota mensile (o annuale) di cui all’art. 6 lett. a e b del presente Statuto.

Art. 10: Le domande di ammissione vengono esaminate e, approvate o respinte dal Consiglio Direttivo.

Art. 11: Le categorie dei soci sono le seguenti:

  1. Soci Fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva danno vita all’Associazione.
  2. Soci ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile (o annuale) stabilita dall’Associazione ed hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 12: I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall’Associazione ed a frequentare i locali e gli impianti dell’Associazione medesima.

Art. 13: La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità.

Art. 14: Organi dell’Associazione sono:

  1. Assemblea Generale dei soci;
  2. Consiglio Direttivo;

Art. 15: L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l’anno al termine della stagione sportiva, su convocazione del Consiglio direttivo a mezzo e-mail, per deliberare:

sulla relazione annuale del Presidente dell’Associazione; sul bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione; sulle modifiche dello Statuto sociale; sulla elezione del Presidente dell’Associazione; sull’ammontare della tassa d’ammissione e sulla quota mensile (o annuale); sulla nomina e sulle proposte di scioglimento del Consiglio Direttivo; sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea Generale dei soci viene convocata, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta un terzo dei soci.

Art. 16: Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota mensile (o annuale) d’associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 17: L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e se opportuno due scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dell’art.21 C.C.

Art. 18: Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea generale dei soci. Si compone del Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio e di altri tre (3) Consiglieri. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Art. 19: Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione sportiva dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività dell’Associazione e su quant’altro stabilito per Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20: Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi.

Art. 21: Lo scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento.

Art. 22: Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

 

Bellizzi, 26/01/2011

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